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	<title>Commenti per Studio Legale dell'Avvocato Fabrizio Gareggia</title>
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	<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com</link>
	<description>Servizi di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto civile.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2008 15:33:12 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Commenti su Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale di la Pubblica Amministrazione deve pagare i suoi errori.</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/21/un-colpo-di-spugna-di-dubbia-legittimita-costituzionale/#comment-18</link>
		<dc:creator>la Pubblica Amministrazione deve pagare i suoi errori.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:33:12 +0000</pubDate>
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		<description>LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE PAGARE I SUOI ERRORI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE PAGARE I SUOI ERRORI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tutela dei consumatori: L&#8217;offerta &#8220;speciale&#8221; è vincolante per il venditore. di fabriziogareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/03/25/tutela-dei-consumatori-lofferta-speciale-e-vincolante-per-il-venditore/#comment-14</link>
		<dc:creator>fabriziogareggia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:02:02 +0000</pubDate>
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		<description>Con l&#039;accettazione della proposta da parte del consumatore il contratto si intende definitivamente concluso: risulta quindi impossibile modificarne unilateralmente gli elementi essenziali come, ad esempio, il prezzo.

Con il versamento della caparra, peraltro, il compratore conferma e garantisce il proprio impegno contrattuale. Quindi, ai sensi dell&#039;art. 1385 c.c., se il venditore risulta inadempiente (non vuole ciòè onorare l&#039;impegno assunto con il contratto) al compratore spettano due possibilità:

1) Può recedere dal contratto e pretendere il pagamento del doppio dell&#039;importo versato a titolo di caparra (che in questo caso si configura come risarcimento predeterminato del danno subito);

2) Può pretendere l&#039;esecuzione del contratto, ovvero domandare la risoluzione dello stesso per inadempimento. In questo caso, però, il conseguente risarcimento del danno dovrà essere quantificato e provato dal compratore.

Appare evidente, quindi, che il rifiuto di restituire la caparra versata è illecito ed arbitrario.

Fabrizio Gareggia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;accettazione della proposta da parte del consumatore il contratto si intende definitivamente concluso: risulta quindi impossibile modificarne unilateralmente gli elementi essenziali come, ad esempio, il prezzo.</p>
<p>Con il versamento della caparra, peraltro, il compratore conferma e garantisce il proprio impegno contrattuale. Quindi, ai sensi dell&#8217;art. 1385 c.c., se il venditore risulta inadempiente (non vuole ciòè onorare l&#8217;impegno assunto con il contratto) al compratore spettano due possibilità:</p>
<p>1) Può recedere dal contratto e pretendere il pagamento del doppio dell&#8217;importo versato a titolo di caparra (che in questo caso si configura come risarcimento predeterminato del danno subito);</p>
<p>2) Può pretendere l&#8217;esecuzione del contratto, ovvero domandare la risoluzione dello stesso per inadempimento. In questo caso, però, il conseguente risarcimento del danno dovrà essere quantificato e provato dal compratore.</p>
<p>Appare evidente, quindi, che il rifiuto di restituire la caparra versata è illecito ed arbitrario.</p>
<p>Fabrizio Gareggia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale di GIULIANO ESPOSITO</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/21/un-colpo-di-spugna-di-dubbia-legittimita-costituzionale/#comment-13</link>
		<dc:creator>GIULIANO ESPOSITO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=6#comment-13</guid>
		<description>A seguito dell&#039;ordinanza nr. 377/2007 abbiamo inoltrato alcune diffide in danno di Equitalia e per essa alle sedi provinciali competenti, che in buona sostanza intimavano all&#039;ente di riscossione di provvedere ad annullare in autotutela la cartella viziata.

Successivamente al &quot;milleproroghe&quot; sono sorti ulteriori dubbi circa la legittimità di una norma inserita all&#039;ultimo momento nella finanziaria, che in buona sostanza adduce innovazioni per il passato, in stridente contrasto con una ordinanza costituzionale.

Orbene abbiamo già alcuni casi in cui non l&#039;ente di riscossione bensì l&#039;ente creditore ( nella fattispecie trattasi dell&#039;INPS ) comunica la sospensione della riscossione dei crediti portati nelle cartelle &quot;viziate poi sanate&quot; fino a nuova comnunicazione.

Da valutare se, in tal caso, volendo adire le vie legali per fare opposizione alla riscossione della cartella di pagamento ( anche se successivamente a qualsivoglia termine di ordinaria scadenza ) e, nella fase del giudizio, sollevare la questione di legittimità della norma contenuta nel &quot;milleproroghe&quot;, mancando ora il requisito del &quot;periculum&quot;, il giudizio potrebbe essere comunque proposto, con il solo fine di sollevare il dubbio di costituzionalità della norma innovativa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito dell&#8217;ordinanza nr. 377/2007 abbiamo inoltrato alcune diffide in danno di Equitalia e per essa alle sedi provinciali competenti, che in buona sostanza intimavano all&#8217;ente di riscossione di provvedere ad annullare in autotutela la cartella viziata.</p>
<p>Successivamente al &#8220;milleproroghe&#8221; sono sorti ulteriori dubbi circa la legittimità di una norma inserita all&#8217;ultimo momento nella finanziaria, che in buona sostanza adduce innovazioni per il passato, in stridente contrasto con una ordinanza costituzionale.</p>
<p>Orbene abbiamo già alcuni casi in cui non l&#8217;ente di riscossione bensì l&#8217;ente creditore ( nella fattispecie trattasi dell&#8217;INPS ) comunica la sospensione della riscossione dei crediti portati nelle cartelle &#8220;viziate poi sanate&#8221; fino a nuova comnunicazione.</p>
<p>Da valutare se, in tal caso, volendo adire le vie legali per fare opposizione alla riscossione della cartella di pagamento ( anche se successivamente a qualsivoglia termine di ordinaria scadenza ) e, nella fase del giudizio, sollevare la questione di legittimità della norma contenuta nel &#8220;milleproroghe&#8221;, mancando ora il requisito del &#8220;periculum&#8221;, il giudizio potrebbe essere comunque proposto, con il solo fine di sollevare il dubbio di costituzionalità della norma innovativa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Domande all&#8217;avvocato: «La mancanza di preventiva informazione agli automobilisti comporta la nullità del verbale?» di fabriziogareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/26/domande-allavvocato-%c2%abla-mancanza-di-preventiva-informazione-agli-automobilisti-comporta-la-nullita-del-verbale%c2%bb/#comment-12</link>
		<dc:creator>fabriziogareggia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=24#comment-12</guid>
		<description>Ribadisco che la preventiva segnalazione della presenza dell&#039;apparecchiatura elettronica è condizione essenziale per la validità della contestazione dell&#039;infrazione.

Il rispetto di tale norma deve essere espressamente attestato dagli agenti accertatori nel corpo del verbale poiché, pur non essendo prescritta a pena di nullità del verbale tale indicazione, in caso di contestazione da parte del ricorrente circa l&#039;esistenza delle segnalazioni, l&#039;amministrazione resistente non potrebbe fornire con altri mezzi diversi dal verbale stesso la prova di aver agito nel rispetto della legge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ribadisco che la preventiva segnalazione della presenza dell&#8217;apparecchiatura elettronica è condizione essenziale per la validità della contestazione dell&#8217;infrazione.</p>
<p>Il rispetto di tale norma deve essere espressamente attestato dagli agenti accertatori nel corpo del verbale poiché, pur non essendo prescritta a pena di nullità del verbale tale indicazione, in caso di contestazione da parte del ricorrente circa l&#8217;esistenza delle segnalazioni, l&#8217;amministrazione resistente non potrebbe fornire con altri mezzi diversi dal verbale stesso la prova di aver agito nel rispetto della legge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Domande all&#8217;avvocato: «La mancanza di preventiva informazione agli automobilisti comporta la nullità del verbale?» di Stefano C.</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/26/domande-allavvocato-%c2%abla-mancanza-di-preventiva-informazione-agli-automobilisti-comporta-la-nullita-del-verbale%c2%bb/#comment-11</link>
		<dc:creator>Stefano C.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=24#comment-11</guid>
		<description>Egr. avv. Gareggia,

anch&#039;io sono nella situazione di F.V. e Le chiedo gentilmente una delucidazione.
Se ho capito bene Lei sostiene che, se sul verbale non è specificato che all&#039;automobilista era segnalata - tramite tabelloni luminosi ecc. - la presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità, il verbale è nullo e quindi può essere contestato.
Leggendo bene il testo della legge nel comma 6-bis dell&#039;art. 142 in questione (http://www.patente.it/codice/142.htm) si evince che condizione necessaria è semplicemente che sulla strada vi siano le segnalazioni. Il testo della legge non parla di cosa ci dev&#039;essere scritto sul verbale....

Applicando quale norma quindi varrebbe la regola per cui il verbale è nullo se non è specificato che sulla strada al momento dell&#039;infrazione vi erano le segnalazioni luminose?

Spero di aver capito bene e che mi possa aiutare con una delucidazione (spero positiva per il mio caso - sui miei verbali vi è scritto che l&#039;infrazione è stata rilevata con apparecchiatura a norma di legge ecc. ecc., ma non vi è alcuna specifica sugli eventuali avvertimenti informativi  della presenza della stessa apparecchiatura).

Nel ringraziarla colgo l&#039;occasione per inviarle
Cordiali saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egr. avv. Gareggia,</p>
<p>anch&#8217;io sono nella situazione di F.V. e Le chiedo gentilmente una delucidazione.<br />
Se ho capito bene Lei sostiene che, se sul verbale non è specificato che all&#8217;automobilista era segnalata &#8211; tramite tabelloni luminosi ecc. &#8211; la presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità, il verbale è nullo e quindi può essere contestato.<br />
Leggendo bene il testo della legge nel comma 6-bis dell&#8217;art. 142 in questione (<a href="http://www.patente.it/codice/142.htm" rel="nofollow">http://www.patente.it/codice/142.htm</a>) si evince che condizione necessaria è semplicemente che sulla strada vi siano le segnalazioni. Il testo della legge non parla di cosa ci dev&#8217;essere scritto sul verbale&#8230;.</p>
<p>Applicando quale norma quindi varrebbe la regola per cui il verbale è nullo se non è specificato che sulla strada al momento dell&#8217;infrazione vi erano le segnalazioni luminose?</p>
<p>Spero di aver capito bene e che mi possa aiutare con una delucidazione (spero positiva per il mio caso &#8211; sui miei verbali vi è scritto che l&#8217;infrazione è stata rilevata con apparecchiatura a norma di legge ecc. ecc., ma non vi è alcuna specifica sugli eventuali avvertimenti informativi  della presenza della stessa apparecchiatura).</p>
<p>Nel ringraziarla colgo l&#8217;occasione per inviarle<br />
Cordiali saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nullità delle cartelle esattoriali se non è indicato il responsabile del procedimento. di fabriziogareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/15/nullita-delle-cartelle-esattoriali-se-non-e-indicato-il-responsabile-del-procedimento/#comment-9</link>
		<dc:creator>fabriziogareggia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 08:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9</guid>
		<description>Il problema credo che non sia nella presenza o meno di un responsabile del procedimento, ma nella sua indicazione nell&#039;atto prevista a pena di nullità dello stesso, in funzione di garanzia del cittadino-contribuente.

Inoltre, se può esser vero che la cartella esattoriale è un atto a contenuto vincolato, lo stesso non può dirsi per il procedimento di formazione del ruolo e della successiva riscossione.

Il Governo avrebbe fatto meglio a rispettare l&#039;autorevolezza della Corte Costituzionale e non porsi in contrasto con questa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema credo che non sia nella presenza o meno di un responsabile del procedimento, ma nella sua indicazione nell&#8217;atto prevista a pena di nullità dello stesso, in funzione di garanzia del cittadino-contribuente.</p>
<p>Inoltre, se può esser vero che la cartella esattoriale è un atto a contenuto vincolato, lo stesso non può dirsi per il procedimento di formazione del ruolo e della successiva riscossione.</p>
<p>Il Governo avrebbe fatto meglio a rispettare l&#8217;autorevolezza della Corte Costituzionale e non porsi in contrasto con questa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nullità delle cartelle esattoriali se non è indicato il responsabile del procedimento. di massimo</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/15/nullita-delle-cartelle-esattoriali-se-non-e-indicato-il-responsabile-del-procedimento/#comment-8</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8</guid>
		<description>La corte non ha considerato che, ai sensi dell&#039;art. 5,comma 2, della legge 241 del 1990,sino alla designazione del responsabile del procedimento è considerato tale il funzionario preposto all&#039;unità organizzativa e che, ai sensi dell&#039;art. 21 octies,stessa legge, l&#039;atto non è annullabile se il suo contenuto non è discrezionale, ma è vincolato, come la cartella di pagamento. Il governo, messo alle strette da una giurisprudenza (inizialmente) oscillante si appresta ora ad introdurre una nuova ed anomale causa di nullità ( o allullabilità), che non risulta essere in linea con i principi generali in materia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La corte non ha considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 2, della legge 241 del 1990,sino alla designazione del responsabile del procedimento è considerato tale il funzionario preposto all&#8217;unità organizzativa e che, ai sensi dell&#8217;art. 21 octies,stessa legge, l&#8217;atto non è annullabile se il suo contenuto non è discrezionale, ma è vincolato, come la cartella di pagamento. Il governo, messo alle strette da una giurisprudenza (inizialmente) oscillante si appresta ora ad introdurre una nuova ed anomale causa di nullità ( o allullabilità), che non risulta essere in linea con i principi generali in materia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ausiliari del traffico: questi sono i soggetti legittimati. di fabriziogareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/28/ausiliari-del-traffico-questi-sono-i-soggetti-legittimati/#comment-7</link>
		<dc:creator>fabriziogareggia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=29#comment-7</guid>
		<description>La disciplina dei c.d. &quot;ausiliari del traffico&quot; è disciplinata dai commi 132 e 133 dell&#039;articolo 17 della legge 127/97 e dall&#039;articolo 68 della relativa legge di interpretazione autentica, n.488/99.

La normativa richiamata consente ai comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, previa  espressa autorizzazione sindacale, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 142/90 (ora Dlgs 267/2000). 

I soggetti così individuati sono, inoltre, conferite le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell&#039;articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada. 

Il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell&#039;articolo 12 C.d.S. i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l&#039;efficacia privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile: quindi il verbale farà piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell&#039;assenza di precedenti o pendenze penali, nell&#039;ambito delle categorie indicate dei citati commi 132 e 133. 

Per venire al nodo centrale della questione posta, si può dire che - ad una interpretazione letterale della norma - un dipendente di altra società non concessionaria della gestione dei parcheggi non può accertare e contestare violazioni in materia di sosta di autoveicoli, quand&#039;anche vi sia una &quot;convenzione&quot; per l&#039;espletamento di tale servizio con la effettiva concessionaria.

Un fondamento a tale ricostruzione può essere rinvenuto nella definizione di lavoratore dipendente: tale è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell&#039;impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell&#039;imprenditore. Quindi il dipendente di altro imprenditore manca dei requisiti propri per essere considerato dipendente della società concessionaria, quand&#039;anche questa abbia esternalizzato il servizio di accertamento.

E&#039; opportuno precisare che una tale argomentazione potrebbe non essere ritenuta sufficiente dal Giudice di Pace per l&#039;annullamento del verbale e, soprattutto, che occorrerebbe conoscere con precisione il contenuto della convenzione tra concessionaria e impresa che svolge l&#039;attività di accertamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La disciplina dei c.d. &#8220;ausiliari del traffico&#8221; è disciplinata dai commi 132 e 133 dell&#8217;articolo 17 della legge 127/97 e dall&#8217;articolo 68 della relativa legge di interpretazione autentica, n.488/99.</p>
<p>La normativa richiamata consente ai comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, previa  espressa autorizzazione sindacale, limitatamente alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe alle stesse ed interessate alle manovre di utilizzo delle prime. Le stesse funzioni sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 142/90 (ora Dlgs 267/2000). </p>
<p>I soggetti così individuati sono, inoltre, conferite le funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 4, lettera c) del Codice della strada. </p>
<p>Il conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell&#8217;articolo 12 C.d.S. i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l&#8217;efficacia privilegiata di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice civile: quindi il verbale farà piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza.</p>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell&#8217;assenza di precedenti o pendenze penali, nell&#8217;ambito delle categorie indicate dei citati commi 132 e 133. </p>
<p>Per venire al nodo centrale della questione posta, si può dire che &#8211; ad una interpretazione letterale della norma &#8211; un dipendente di altra società non concessionaria della gestione dei parcheggi non può accertare e contestare violazioni in materia di sosta di autoveicoli, quand&#8217;anche vi sia una &#8220;convenzione&#8221; per l&#8217;espletamento di tale servizio con la effettiva concessionaria.</p>
<p>Un fondamento a tale ricostruzione può essere rinvenuto nella definizione di lavoratore dipendente: tale è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell&#8217;impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell&#8217;imprenditore. Quindi il dipendente di altro imprenditore manca dei requisiti propri per essere considerato dipendente della società concessionaria, quand&#8217;anche questa abbia esternalizzato il servizio di accertamento.</p>
<p>E&#8217; opportuno precisare che una tale argomentazione potrebbe non essere ritenuta sufficiente dal Giudice di Pace per l&#8217;annullamento del verbale e, soprattutto, che occorrerebbe conoscere con precisione il contenuto della convenzione tra concessionaria e impresa che svolge l&#8217;attività di accertamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale di Cartelle esattoriali: Approvato il &#8220;Milleproroghe&#8221;. Un passo indietro nella cultura dei diritti! &#171; Studio Legale dell&#8217;Avvocato Fabrizio Gareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/21/un-colpo-di-spugna-di-dubbia-legittimita-costituzionale/#comment-6</link>
		<dc:creator>Cartelle esattoriali: Approvato il &#8220;Milleproroghe&#8221;. Un passo indietro nella cultura dei diritti! &#171; Studio Legale dell&#8217;Avvocato Fabrizio Gareggia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=6#comment-6</guid>
		<description>[...] Contribuente, tutela del contribuente      Le perplessità ed i timori che avevamo già espresso in questo articolo sono oggi una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contribuente, tutela del contribuente      Le perplessità ed i timori che avevamo già espresso in questo articolo sono oggi una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Domande all&#8217;avvocato: «Serve un decreto prefettizio per l&#8217;installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità ?» di fabriziogareggia</title>
		<link>http://fabriziogareggia.wordpress.com/2008/02/26/domande-allavvocato-%c2%abserve-un-decreto-prefettizio-per-linstallazione-degli-apparecchi-elettronici-di-rilevazione-della-velocita-%c2%bb/#comment-5</link>
		<dc:creator>fabriziogareggia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabriziogareggia.wordpress.com/?p=26#comment-5</guid>
		<description>Il D.L. 20/06/2002 n. 121 all&#039;art. 4 autorizza l&#039;impiego dei dispositivi elettronici automatici per il rilevamento delle infrazioni agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. senza l&#039;obbligo di contestazione immediata.

Tale autorizzazione non è senza limiti: in primo luogo, infatti, le apparecchiature in questione debbono essere sempre preventivamente segnalate.

In secondo luogo occorre distinguere la tipologia del tratto di strada interessato dalla rilevazione:
- Non occorre il decreto di autorizzazione del Prefetto per l&#039;installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all&#039;art.2, comma 2, lettere A e B del C.d.S.
- Sulle strade di cui all&#039;art.  2 comma 2 lettere C e D del C.d.S., invece, è necessario un decreto del Prefetto competente che autorizzi l&#039;installazione di tali dispositivi.

Nulla è detto per le altre tipologie di strade, per le quali si ritiene che vi sia comunque l&#039;obbligo di contestare l&#039;infrazione qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione previste dall&#039;art. 384 Reg. Att. del C.d.S. (Cfr. Cass. n. 376 del 10 gennaio 2008). Detta infrazione, peraltro, deve necessariamente essere rilevata alla presenza degli agenti accertatori.

----

Per maggiore completezza riporto il testo dell&#039;art. 2, commma 2 e 3, C.d.S.:
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
F bis. Itinerari ciclopedonali. (3)  

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all&#039;utente lungo l&#039;intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell&#039;utenza debole della strada. (3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. 20/06/2002 n. 121 all&#8217;art. 4 autorizza l&#8217;impiego dei dispositivi elettronici automatici per il rilevamento delle infrazioni agli artt. 142, 148 e 176 C.d.S. senza l&#8217;obbligo di contestazione immediata.</p>
<p>Tale autorizzazione non è senza limiti: in primo luogo, infatti, le apparecchiature in questione debbono essere sempre preventivamente segnalate.</p>
<p>In secondo luogo occorre distinguere la tipologia del tratto di strada interessato dalla rilevazione:<br />
- Non occorre il decreto di autorizzazione del Prefetto per l&#8217;installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all&#8217;art.2, comma 2, lettere A e B del C.d.S.<br />
- Sulle strade di cui all&#8217;art.  2 comma 2 lettere C e D del C.d.S., invece, è necessario un decreto del Prefetto competente che autorizzi l&#8217;installazione di tali dispositivi.</p>
<p>Nulla è detto per le altre tipologie di strade, per le quali si ritiene che vi sia comunque l&#8217;obbligo di contestare l&#8217;infrazione qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di esenzione previste dall&#8217;art. 384 Reg. Att. del C.d.S. (Cfr. Cass. n. 376 del 10 gennaio 2008). Detta infrazione, peraltro, deve necessariamente essere rilevata alla presenza degli agenti accertatori.</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Per maggiore completezza riporto il testo dell&#8217;art. 2, commma 2 e 3, C.d.S.:<br />
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:<br />
A &#8211; Autostrade;<br />
B &#8211; Strade extraurbane principali;<br />
C &#8211; Strade extraurbane secondarie;<br />
D &#8211; Strade urbane di scorrimento;<br />
E &#8211; Strade urbane di quartiere;<br />
F &#8211; Strade locali.<br />
F bis. Itinerari ciclopedonali. (3)  </p>
<p>3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:<br />
A &#8211; Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all&#8217;utente lungo l&#8217;intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.<br />
B &#8211; Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.<br />
C &#8211; Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.<br />
D &#8211; Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.<br />
E &#8211; Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.<br />
F &#8211; Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.<br />
F bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell&#8217;utenza debole della strada. (3)</p>
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