Archivio per la categoria 'Cartelle esattoriali'

Cartelle esattoriali: Approvato il “Milleproroghe”. Un passo indietro nella cultura dei diritti!

Le perplessità ed i timori che avevamo già espresso in questo articolo sono oggi una realtà.

Il Decreto Legge n. 248/07 è stato convertito in legge: oggi il condono a favore di Equitalia S.p.A. è legge dello Stato! E ciò in barba iai principi costituzionali, allo Statuto del Contribuente, alla elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Cassazione, ai cittadini vessati dalle spesso ingiuste pretese del fisco.

La norma, come già detto, risulta contraria agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e si prevede una sua immediata rimessione alla Consulta da parte dei Giudici investiti di questioni circa la illegittimità delle cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento.

E’ bene precisare che questo indegno colpo di spugna è passato nel silenzio delle televisioni e dei giornali, invasi da pubblicità e questioni teologico-filosofiche lontane dalla vita dei cittadini.

Il nostro Studio è a disposizione di tutti i cittadini e dei consumatori che intendono richiedere informazioni e approfindimenti sulla questione. Potete postare le vostre domande tramite questo modulo.

Cartelle esattoriali: Torino non è in Italia!

Con una pronuncia bizantina la CTP di Torino (Sentenza n. 1/2008) dichiara che le cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento sono perfettamente legittime ed efficaci.

La sentenza sostiene che la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) dello Statuto del Contribuente:

a) non comporta la nullità dell’atto viziato, poiché sebbene l’indicazione del responsabile del procedimento si “tassativamente“ richiesta, non è prevista a pena di nullità (!);

b) non comporta nemmeno l’annullabilità dell’atto viziato, poiché la cartella esattoriale è un provvedimento a natura vincolata che “non avrebbe potuto, in nessun caso, essere diverso da quello adottato“.

Le motivazioni adottate dal Giudice Tributario appaiono frutto di sofismi insostenibili di fronte alla chiarezza dell’Ordinanza 377/2007 della Corte Costituzionale: evidentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Torino non è in Italia e non riconosce la funzione e l’autorità della Corte Costituzionale.

Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale

L’Ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli atti posti in essere dai Concessionari della riscossione privi dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente (tra i quali vi è l’indicazione del responsabile del procedimento amministrativo).

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” è intervenuto tempestivamente in soccorso di EQUITALIA S.p.A. con un provvedimento assolutamente discutibile, prevedendo una sanatoria indiscriminata delle nullità delle cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento sino al 1° giugno 2008 (!).

Vi sono molte perplessità in ordine alla legittimità costituzione di questa norma e derivano da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, lo Statuto del Contribuente, pur essendo una legge ordinaria, costituisce espressa attuazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

In secondo luogo, vi sono limiti piuttosto ristretti in ordine alla ammissibilità di deroghe e modifiche dei principi dello Statuto del Contribuente che, perciò, gode di un’efficacia ed un peso maggiore rispetto ad una legge ordinaria.

Quindi, occorrerà verificare se il testo definitivo del “Decreto Milleproroghe” licenziato dal Senato rispetterà questa fonte normativa, espressione di principi costituzionali profondamente sentiti e condivisi. Senz’altro risulterà inaccettabile qualunque modifica che abroghi di fatto le garanzie riconosciute ai contribuenti.

Le previsioni non promettono nulla di buono. Mala tempora currunt!

Nullità delle cartelle esattoriali se non è indicato il responsabile del procedimento.

Le cartelle esattoriali devono indicare a pena di nullità il nome del responsabile del procedimento, a norma dell’art. 7, comma 2, lettera A) della legge 212/200.

Questa, in estrema sintesi, la decisione della Corte Costituzionale adottata con l’Ordinanza n. 377 del 09/11/2007, secondo la quale “l’obbligo imposto ai concessionari, di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.