Archivio per la categoria 'Autovelox e multe'

Ausiliari del traffico: questi sono i soggetti legittimati.

Salve mi chiamo P. vi chiedo informazioni su un verbale ricevuto per aver parcheggiato nelle strisce blu senza esporre il tagliando prepagato. Ad elevarlo è stato un accertatore della sosta nominato con giusto decreto del sindaco, ma che è dipendente di una società che non ha avuto in concessione l’area di sosta a pagamento, ma ha una convenzione con la società che effettivamente ha avuto in concessione i parcheggi solo per effettuare l’accertamento di violazioni in materia di sosta.

L’articolo 17, comma 132, legge 127/97 stabilisce che i comuni posso conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materie di sosta anche ai dipendenti di società di gestione parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La cosa che mi chiedo è se bisogna essere per forza dipendenti della società che ha avuto in concessione i parcheggi perchè il verbale elevato sia leggittimo e se sostenendo questa tesi posso fare ricorso al verbale secondo me illeggittimamente elevato.

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Telefonino in auto: nulla la multa senza contestazione immediata.

Lo ha stabilito il giudice di pace di Acerra (Dott. Formato) sentenza del 19/11/2007. Un automobilista aveva fatto ricorso ad un verbale elevato dalla Polizia Municipale per uso del telefonino durante la guida, deducendo – tra le altre contestazioni – che l’accertatore non aveva contestato immediatamente l’infrazione.

Nel decidere la controversia, il Giudice ha chiarito che la contestazione immediata delle infrazioni è principio generale che  deve trovare rigorosa applicazione ed al quale non è possibile derogare se non in presenza delle fattispecie disciplinate dall’art. 200 C.d.S.

L’operatività di tale principio deve, a maggior ragione, trovare applicazione quando la contestazione si fondi su una percezione sensoriale dell’agente di pochi istanti, come quella dell’uso di un apparecchio radiomobile durante la guida.

Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza.
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Domande all’avvocato: «Serve un decreto prefettizio per l’installazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità ?»

Le risulta che questa apparecchiature debbano inoltre avere una autorizzazione prefettizia senza la quale non possono essere considerate valide e che questa autorizzazione debba essere menzionata nel verbale stesso ?

F.V.

Rilevatori elettronici di velocità: devono essere segnalati così!

Ai sensi dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili con dispositivi e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Il decreto in questione è stato emanato il 15/08/07 e di seguito riportiamo il testo integrale.

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Domande all’avvocato: «La mancanza di preventiva informazione agli automobilisti comporta la nullità del verbale?»

Ho ricevuto 3 verbali per eccesso di velocità rilevata con Tutor nel tratto [...] , nella stessa giornata ed esattamente in 18 minuti tra il primo rilevamento e l’ultimo.
I tre Tutor sono di tre comuni diversi : [...].
Oltre l’ammenda ci sarebbe la decurtazione di 5 punti per verbale, non avendo superato il limite di più di 40 kmh.
Nei verbali non è indicato che si è provveduto a dare preventiva informazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchiatura elettronica.
Vorrei sapere cosa posso fare in merito.
Ringrazio anticipatamente

Distinti saluti
F. V.

Domande all’avvocato: «Posso oppormi all’ordinanza – ingiunzione del Prefetto?»

Gentile Avvocato,

ho ricevuto un verbale dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S. commessa mentre percorrevo il tratto di strada [...]. Ho proposto opposizione al Prefetto competente, ma la settimana scorsa ho ricevuto l’ordinanza ingiunzione del Prefetto che rigettava il ricorso e mi condannava al pagamento della multa raddoppiata. Posso fare ricorso?

Autovelox non segnalato: la multa deve essere annullata

L’art. 3 del D.L. 03/08/2007 n. 117, convertito con Legge 02/10/2007, n. 160 prescrive l’obbligo di segnalare e porre in maniera ben visibile gli apparecchi per il controllo elettronico della velocità.

L’obbligo in questione non è nuovo, ma viene ribadito dal Legislatore con un intervento senz’altro opportuno, perché volto a scoraggiare la prassi di nascondere gli autovelox per colpire in maniera indiscriminata gli utenti della strada.

Un’imposizione in tal senso, infatti, era già prevista dal D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito con modificazioni in Legge 01/08/2002 n. 168: l’art. 4, comma 1 del citato decreto infatti prescriveva l’obbligo di segnalazione agli automobilisti della presenza di apparecchi elettronici per la rilevazione della velocità.

Pertanto, ad oggi, l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia, è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

La vera novità del decreto, comunque, sta nel fatto che nel verbale dovrà essere sempre indicato, a pena di nullità, che si è provveduto a dare preventiva informazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchiatura elettronica, poiché questo adempimento è elemento essenziale per la legittimità della contestazione.