Tutela dei consumatori: L’offerta “speciale” è vincolante per il venditore.

Ho acquistato un pacchetto offerta da un negozio di articoli per neonati comprensivo di culla, fascatoio,carrozzina e seggiolone per la pappa a 800 euro, firmando un contratto e lasciando 100 euro di caparra con data di ritiro per il 30 maggio 2008.
Stamane ho ricevuto una chiamata da un addetta alle vendite del negozio che mi avvisava che c’è stato un errore e che il prezzo è salito a 948 euro. Quando io ho detto che in questo caso non avrei più voluto avvalermi dell’offerta e che avrei voluto indietro la mia caparra mi ha risposto che non è possibile. E’ vero?
Cordiali saluti.

1 Risposta a “Tutela dei consumatori: L’offerta “speciale” è vincolante per il venditore.”


  1. 1 fabriziogareggia 25 Marzo 2008 alle 4:02 pm

    Con l’accettazione della proposta da parte del consumatore il contratto si intende definitivamente concluso: risulta quindi impossibile modificarne unilateralmente gli elementi essenziali come, ad esempio, il prezzo.

    Con il versamento della caparra, peraltro, il compratore conferma e garantisce il proprio impegno contrattuale. Quindi, ai sensi dell’art. 1385 c.c., se il venditore risulta inadempiente (non vuole ciòè onorare l’impegno assunto con il contratto) al compratore spettano due possibilità:

    1) Può recedere dal contratto e pretendere il pagamento del doppio dell’importo versato a titolo di caparra (che in questo caso si configura come risarcimento predeterminato del danno subito);

    2) Può pretendere l’esecuzione del contratto, ovvero domandare la risoluzione dello stesso per inadempimento. In questo caso, però, il conseguente risarcimento del danno dovrà essere quantificato e provato dal compratore.

    Appare evidente, quindi, che il rifiuto di restituire la caparra versata è illecito ed arbitrario.

    Fabrizio Gareggia.


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