Domande all’avvocato: «La mancanza di preventiva informazione agli automobilisti comporta la nullità del verbale?»

Ho ricevuto 3 verbali per eccesso di velocità rilevata con Tutor nel tratto [...] , nella stessa giornata ed esattamente in 18 minuti tra il primo rilevamento e l’ultimo.
I tre Tutor sono di tre comuni diversi : [...].
Oltre l’ammenda ci sarebbe la decurtazione di 5 punti per verbale, non avendo superato il limite di più di 40 kmh.
Nei verbali non è indicato che si è provveduto a dare preventiva informazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchiatura elettronica.
Vorrei sapere cosa posso fare in merito.
Ringrazio anticipatamente

Distinti saluti
F. V.

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3 Risposte a “Domande all’avvocato: «La mancanza di preventiva informazione agli automobilisti comporta la nullità del verbale?»”


  1. 1 fabriziogareggia 26 febbraio 2008 alle 2:40 pm

    Il verbale privo dell’indicazione circa l’avvenuta informazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità deve ritenersi nullo.

    Il comma 6bis dell’art. 142 C.d.S. (introdotto dall’art. 3 del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, conv. con modif. in L. 02.10.2007, n. 160) espressamente stabilisce che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno».

    Poichè il rispetto di questa norma – e delle sue modalità di attuazione – si configura come elemento di validità della contestazione, gli agenti devono dar conto della sua osservanza nel verbale a pena di nullità dello stesso.

  2. 2 Stefano C. 9 marzo 2008 alle 7:33 pm

    Egr. avv. Gareggia,

    anch’io sono nella situazione di F.V. e Le chiedo gentilmente una delucidazione.
    Se ho capito bene Lei sostiene che, se sul verbale non è specificato che all’automobilista era segnalata – tramite tabelloni luminosi ecc. – la presenza dell’apparecchio rilevatore della velocità, il verbale è nullo e quindi può essere contestato.
    Leggendo bene il testo della legge nel comma 6-bis dell’art. 142 in questione (http://www.patente.it/codice/142.htm) si evince che condizione necessaria è semplicemente che sulla strada vi siano le segnalazioni. Il testo della legge non parla di cosa ci dev’essere scritto sul verbale….

    Applicando quale norma quindi varrebbe la regola per cui il verbale è nullo se non è specificato che sulla strada al momento dell’infrazione vi erano le segnalazioni luminose?

    Spero di aver capito bene e che mi possa aiutare con una delucidazione (spero positiva per il mio caso – sui miei verbali vi è scritto che l’infrazione è stata rilevata con apparecchiatura a norma di legge ecc. ecc., ma non vi è alcuna specifica sugli eventuali avvertimenti informativi della presenza della stessa apparecchiatura).

    Nel ringraziarla colgo l’occasione per inviarle
    Cordiali saluti.

  3. 3 fabriziogareggia 20 marzo 2008 alle 6:00 pm

    Ribadisco che la preventiva segnalazione della presenza dell’apparecchiatura elettronica è condizione essenziale per la validità della contestazione dell’infrazione.

    Il rispetto di tale norma deve essere espressamente attestato dagli agenti accertatori nel corpo del verbale poiché, pur non essendo prescritta a pena di nullità del verbale tale indicazione, in caso di contestazione da parte del ricorrente circa l’esistenza delle segnalazioni, l’amministrazione resistente non potrebbe fornire con altri mezzi diversi dal verbale stesso la prova di aver agito nel rispetto della legge.


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