Con una pronuncia bizantina la CTP di Torino (Sentenza n. 1/2008) dichiara che le cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento sono perfettamente legittime ed efficaci.
La sentenza sostiene che la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) dello Statuto del Contribuente:
a) non comporta la nullità dell’atto viziato, poiché sebbene l’indicazione del responsabile del procedimento si “tassativamente“ richiesta, non è prevista a pena di nullità (!);
b) non comporta nemmeno l’annullabilità dell’atto viziato, poiché la cartella esattoriale è un provvedimento a natura vincolata che “non avrebbe potuto, in nessun caso, essere diverso da quello adottato“.
Le motivazioni adottate dal Giudice Tributario appaiono frutto di sofismi insostenibili di fronte alla chiarezza dell’Ordinanza 377/2007 della Corte Costituzionale: evidentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Torino non è in Italia e non riconosce la funzione e l’autorità della Corte Costituzionale.


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