Archivio per 22 Febbraio 2008

Illegittima sospensione del servizio: l’utente va risarcito.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 3593 del 14 Febbraio 2008, ribadisce il principio secondo il quale la sospensione illegittima dell’erogazione dei servizi comporta il diritto al risarcimento del danno per l’utente.

Il Supremo Collegio ha chiarito, infatti, che gli utenti sono titolari di un diritto soggettivo immediatamente tutelabile e non di un interesse legittimo.

Pertanto, qualora l’utente subisca la sospensione dell’erogazione del servizio nonostante abbia regolarmente pagato la bolletta, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti ed al rimborso delle spese legali sostenute per la tutela dei propri diritti.

Cartelle esattoriali: Torino non è in Italia!

Con una pronuncia bizantina la CTP di Torino (Sentenza n. 1/2008) dichiara che le cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento sono perfettamente legittime ed efficaci.

La sentenza sostiene che la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a) dello Statuto del Contribuente:

a) non comporta la nullità dell’atto viziato, poiché sebbene l’indicazione del responsabile del procedimento si “tassativamente“ richiesta, non è prevista a pena di nullità (!);

b) non comporta nemmeno l’annullabilità dell’atto viziato, poiché la cartella esattoriale è un provvedimento a natura vincolata che “non avrebbe potuto, in nessun caso, essere diverso da quello adottato“.

Le motivazioni adottate dal Giudice Tributario appaiono frutto di sofismi insostenibili di fronte alla chiarezza dell’Ordinanza 377/2007 della Corte Costituzionale: evidentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Torino non è in Italia e non riconosce la funzione e l’autorità della Corte Costituzionale.