Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale

L’Ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli atti posti in essere dai Concessionari della riscossione privi dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente (tra i quali vi è l’indicazione del responsabile del procedimento amministrativo).

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” è intervenuto tempestivamente in soccorso di EQUITALIA S.p.A. con un provvedimento assolutamente discutibile, prevedendo una sanatoria indiscriminata delle nullità delle cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento sino al 1° giugno 2008 (!).

Vi sono molte perplessità in ordine alla legittimità costituzione di questa norma e derivano da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, lo Statuto del Contribuente, pur essendo una legge ordinaria, costituisce espressa attuazione dei principi sanciti dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

In secondo luogo, vi sono limiti piuttosto ristretti in ordine alla ammissibilità di deroghe e modifiche dei principi dello Statuto del Contribuente che, perciò, gode di un’efficacia ed un peso maggiore rispetto ad una legge ordinaria.

Quindi, occorrerà verificare se il testo definitivo del “Decreto Milleproroghe” licenziato dal Senato rispetterà questa fonte normativa, espressione di principi costituzionali profondamente sentiti e condivisi. Senz’altro risulterà inaccettabile qualunque modifica che abroghi di fatto le garanzie riconosciute ai contribuenti.

Le previsioni non promettono nulla di buono. Mala tempora currunt!

3 Risposte a “Cartelle esattoriali: un colpo di spugna di dubbia legittimità costituzionale”


  1. 1 GIULIANO ESPOSITO 22 Marzo 2008 alle 5:49 pm

    A seguito dell’ordinanza nr. 377/2007 abbiamo inoltrato alcune diffide in danno di Equitalia e per essa alle sedi provinciali competenti, che in buona sostanza intimavano all’ente di riscossione di provvedere ad annullare in autotutela la cartella viziata.

    Successivamente al “milleproroghe” sono sorti ulteriori dubbi circa la legittimità di una norma inserita all’ultimo momento nella finanziaria, che in buona sostanza adduce innovazioni per il passato, in stridente contrasto con una ordinanza costituzionale.

    Orbene abbiamo già alcuni casi in cui non l’ente di riscossione bensì l’ente creditore ( nella fattispecie trattasi dell’INPS ) comunica la sospensione della riscossione dei crediti portati nelle cartelle “viziate poi sanate” fino a nuova comnunicazione.

    Da valutare se, in tal caso, volendo adire le vie legali per fare opposizione alla riscossione della cartella di pagamento ( anche se successivamente a qualsivoglia termine di ordinaria scadenza ) e, nella fase del giudizio, sollevare la questione di legittimità della norma contenuta nel “milleproroghe”, mancando ora il requisito del “periculum”, il giudizio potrebbe essere comunque proposto, con il solo fine di sollevare il dubbio di costituzionalità della norma innovativa.

  2. 2 la Pubblica Amministrazione deve pagare i suoi errori. 25 Maggio 2008 alle 3:33 pm

    LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE PAGARE I SUOI ERRORI.


  1. 1 Cartelle esattoriali: Approvato il “Milleproroghe”. Un passo indietro nella cultura dei diritti! « Studio Legale dell’Avvocato Fabrizio Gareggia Trackback su 28 Febbraio 2008 alle 1:30 pm

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