Le cartelle esattoriali devono indicare a pena di nullità il nome del responsabile del procedimento, a norma dell’art. 7, comma 2, lettera A) della legge 212/200.
Questa, in estrema sintesi, la decisione della Corte Costituzionale adottata con l’Ordinanza n. 377 del 09/11/2007, secondo la quale “l’obbligo imposto ai concessionari, di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanto aspetti del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.“


La corte non ha considerato che, ai sensi dell’art. 5,comma 2, della legge 241 del 1990,sino alla designazione del responsabile del procedimento è considerato tale il funzionario preposto all’unità organizzativa e che, ai sensi dell’art. 21 octies,stessa legge, l’atto non è annullabile se il suo contenuto non è discrezionale, ma è vincolato, come la cartella di pagamento. Il governo, messo alle strette da una giurisprudenza (inizialmente) oscillante si appresta ora ad introdurre una nuova ed anomale causa di nullità ( o allullabilità), che non risulta essere in linea con i principi generali in materia.
Il problema credo che non sia nella presenza o meno di un responsabile del procedimento, ma nella sua indicazione nell’atto prevista a pena di nullità dello stesso, in funzione di garanzia del cittadino-contribuente.
Inoltre, se può esser vero che la cartella esattoriale è un atto a contenuto vincolato, lo stesso non può dirsi per il procedimento di formazione del ruolo e della successiva riscossione.
Il Governo avrebbe fatto meglio a rispettare l’autorevolezza della Corte Costituzionale e non porsi in contrasto con questa.